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Risoluzione alternativa delle controversie: il tentativo obbligatorio di conciliazione
La conciliazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution, “ADR”) che ti consente di risolvere una controversia con il vettore aereo presentando un’istanza ad un soggetto terzo, esperto ed imparziale che adotterà una decisione in breve tempo.
A partire dal 27 febbraio 2023, così come previsto dall’art. 10 della legge n. 118 del 2022, prima di poter agire in giudizio nei confronti del vettore aereo, sei tenuto/a ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione nelle modalità e nei termini indicati in questa pagina. In base alla nuova disciplina, infatti, il tentativo obbligatorio di conciliazione è una “condizione di procedibilità” dell’eventuale azione giudiziale: pertanto, se agisci in giudizio senza prima aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’azione verrà dichiarata improcedibile dal giudice adito.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può riguardare la risoluzione di controversie relative:
- ai disservizi subiti dai passeggeri ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, e in particolare negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato;
- ai diritti dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta ai sensi del Regolamento CE n. 1107/2006.
Puoi attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione se hai già contattato il servizio clienti Ryanair e sei rimasto/a insoddisfatto/a della risposta ricevuta o non hai ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni (vedi in tal senso l’art. 15 delle Condizioni Generali di Trasporto Ryanair).
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito alternativamente:
- dinanzi a un organismo ADR iscritto nella lista di cui all’art. 141-decies, comma 1, del Codice del Consumo, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica (la lista è disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a questo link);
- attraverso la piattaforma ConciliaWeb messa a disposizione dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”).
Ciascun organismo di conciliazione dispone di un proprio regolamento, generalmente messo a disposizione degli utenti sul proprio sito web.
Per le conciliazioni gestite dall’ART attraverso la piattaforma ConciliaWeb, puoi trovare il regolamento a questo link.
L’istanza di conciliazione può essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma ConciliaWeb. Per accedere alla piattaforma potrai utilizzare le tue credenziali SPID oppure la tua carta di identità elettronica (CIE); se sei invece un passeggero che non risiede in Italia, potrai accreditarti alla piattaforma ConciliaWeb tramite apposita registrazione. Puoi anche decidere di inviare l’istanza di conciliazione tramite un tuo delegato, come ad esempio un avvocato o un’associazione di consumatori.
L’istanza di conciliazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- il tuo nome, cognome, residenza o domicilio;
- l’indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni relative alla procedura ed il tuo numero di telefono;
- l’indicazione dell’operatore nei confronti del quale presenti la tua istanza (Ryanair);
- i dettagli del tuo viaggio, indicando l’aeroporto di arrivo e/o di destinazione ed i relativi orari di partenza ed arrivo;
- la descrizione dei fatti che hanno dato origine alla controversia;
- le tue richieste nei confronti di Ryanair (anche di natura economica).
Dovrai inoltre allegare i seguenti documenti:
- copia del reclamo che hai presentato personalmente a Ryanair e la relativa risposta (se ricevuta);
- nel caso in cui hai agito in giudizio senza prima aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la copia dell’eventuale provvedimento del giudice che dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione;
- copia del titolo di viaggio;
- se presenti l’istanza tramite un tuo delegato, una copia di un tuo documento di identità e del mandato con cui incarichi il tuo delegato di presentare l’istanza per tuo conto e in tuo nome; in questo caso ricordati di sottoscrivere un mandato e di indicare, in ogni caso, un tuo indirizzo di posta elettronica e un tuo recapito telefonico.
L’ART può rifiutare di trattare la tua istanza di conciliazione se:
- è trascorso più di un anno da quando hai presentato il tuo reclamo a Ryanair;
- non hai presentato preventivamente un reclamo o una richiesta di rimborso a Ryanair; in questo caso potrai presentare una nuova istanza all’ART solo dopo aver inviato un reclamo a Ryanair (e se sei rimasto insoddisfatto della risposta ricevuta ovvero non hai ricevuto risposta entro 30 giorni);
- non hai indicato nell’istanza tutte le informazioni necessarie oppure non hai allegato tutti i documenti (l’ART potrebbe chiederti di integrare le informazioni e/o la documentazione);
- l’istanza non è relativa ad un disservizio subito ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 (quale ad esempio il negato imbarco, la cancellazione del volo e il ritardo prolungato) e/o alla violazione di un diritto garantito ai sensi del Regolamento CE n. 1107/2006, relativo ai diritti dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta;
- hai già presentato un’istanza per i medesimi motivi e quest’ultima è stata archiviata dall’ART perché hai rinunciato all’istanza oppure non hai preso parte alla conciliazione;
- la stessa controversia è pendente dinanzi ad un tribunale oppure hai già presentato l’istanza di conciliazione davanti ad un altro organismo ADR iscritto nella lista di cui all’art. 141-decies, comma 1, del Codice del Consumo.
Una volta presentata la tua istanza, l’ART nominerà un conciliatore che si occuperà della procedura di conciliazione. La procedura di conciliazione si svolgerà tramite lo scambio non simultaneo di comunicazioni elettroniche tra le parti ed il conciliatore sulla piattaforma ConciliaWeb. Se la controversia fosse particolarmente complessa, il conciliatore potrebbe decidere di convocare le parti in udienza; all’udienza potrai partecipare personalmente o farti rappresentare da un tuo delegato.
La conciliazione gestita dall’ART mediante la piattaforma ConciliaWeb si potrà concludere con un verbale di accordo o di fallita conciliazione, che dovrà essere sottoscritto dal conciliatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati.
Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi 30 giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, se deciderai di agire in giudizio, il tentativo di conciliazione sarà dichiarato estinto.