Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito alternativamente:
- dinanzi a un organismo ADR iscritto nella lista di cui all’art. 141-decies, comma 1, del Codice del Consumo, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica (la lista è disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a questo link);
- attraverso la piattaforma ConciliaWeb messa a disposizione dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”).
Ciascun organismo di conciliazione dispone di un proprio regolamento, generalmente messo a disposizione degli utenti sul proprio sito web.