La conciliazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution, “ADR”) che ti consente di risolvere una controversia con il vettore aereo presentando un’istanza ad un soggetto terzo, esperto ed imparziale che adotterà una decisione in breve tempo.
A partire dal 27 febbraio 2023, così come previsto dall’art. 10 della legge n. 118 del 2022, prima di poter agire in giudizio nei confronti del vettore aereo, sei tenuto/a ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione nelle modalità e nei termini indicati in questa pagina. In base alla nuova disciplina, infatti, il tentativo obbligatorio di conciliazione è una “condizione di procedibilità” dell’eventuale azione giudiziale: pertanto, se agisci in giudizio senza prima aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’azione verrà dichiarata improcedibile dal giudice adito.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può riguardare la risoluzione di controversie relative:
- ai disservizi subiti dai passeggeri ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, e in particolare negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato;
- ai diritti dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta ai sensi del Regolamento CE n. 1107/2006.